Università Agraria di Bassano Romano

Regolamento Pascolo e Apicoltura

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO CIVICO DEL PASCOLO E DELL’APICOLTURA SUI TERRENI GESTITI DALL’ENTE

 

 

CAPITOLO I – ESERCIZIO CIVICO DEL PASCOLO

Articolo 1 – Individuazione terreni adibiti a pascolo

Articolo 2 – Suddivisione in zone dei terreni

Articolo 3 – Utilizzo temporale dei terreni

Articolo 4 – Tariffa fida pascolo

Articolo 5 – Bestiame non ammesso al pascolo

Articolo 6 – Modalità di ammissione al pascolo

Articolo 7 – Responsabilità dell’allevatore

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Modalità applicative delle sanzioni

Articolo 10 – Divieti

 

CAPITOLO II – ESERCIZIO DELL’APICOLTURA

Articolo 11 – Applicabilità

Articolo 12 – Collocazione degli apiari

Articolo 13 – Leggi e Decreti da rispettare

Articolo 14 – Concessione del terreno

Articolo 15 – Canoni per la concessione

Articolo 16 – Modalità per la concessione delle aree

Articolo 17 – Sanzioni per inadempienze

Articolo 18 – Oneri a carico del concessionario

Articolo 19 – Apiari a scopo didattico

Articolo 20 – Eventuali regolamentazioni

Articolo 21 – Disposizione transitoria

Articolo 22 – Entrata in Vigore

 

 

CAPITOLO I

ESERCIZIO CIVICO DEL PASCOLO

 

 

ARTICOLO 1 – ”Individuazione terreni adibiti a pascolo”

L’Università Agraria di Bassano Romano, in virtù della Legge sugli usi civici n.1766 del 16/06/1927, assegna a pascolo permanente a favore degli utenti possessori di bestiame, i seguenti appezzamenti di terreno:

– Fonte Belardinella;

– Cavalluzzo;

– Prato Casale;

– Fontanile Cianca;

– Valle Sanguineta;

– Prato Cecco.

 

ARTICOLO 2 – “Suddivisione in zone dei terreni”

Per il godimento del pascolo di cui trattasi all’articolo 1, vengono fissate due zone:

–  la prima costituita dai vocaboli: Valle Sanguineta, Fontanile Cianca e Prato Casale;

–  la seconda costituita dai vocaboli: Cavalluzzo, Fonte Belardinella e Prato Cecco.

L’Università Agraria si riserva, anno per anno, di interdire le varie zone al pascolo.

 

 

ARTICOLO 3 – “Utilizzo temporale dei terreni”

In riferimento alla suddivisione di cui all’articolo 2:

–  la prima zona viene riservata permanentemente al pascolo degli ovini, equini, bovini e caprini;

–  la seconda zona dall’8 marzo al 28 aprile è riservata esclusivamente al pascolo degli equini e bovini mentre dal 29 aprile al 7 marzo potrà essere utilizzata anche per il pascolo di caprini ed ovini.

Tenuto conto dell’ampiezza della superficie totale disponibile ad uso pascolivo, ad ogni richiesta di fida pascolo verrà assegnata una superficie di terreno da adibire a tale uso, pari ad ettari 2,00 (due) per ciascun capo ammesso al pascolo con esclusione degli OVINI e CAPRINI.

 

 

ARTICOLO 4 – “Tariffa fida pascolo”

La tariffa per l’esercizio civico di pascolo viene stabilita annualmente dalla delibera inerente le contribuzioni di fida pascolo, come di seguito specificato:

TIPO TARIFFA
Equini € 41,30
Bovini € 25,80
Ovini e Caprini € 2,60
Asini € 25,80
Vitelli da 6 a 12 mesi € 20,70
Puledri da 6 a 12 mesi € 25,80

 

ARTICOLO 5 – “Bestiame non ammesso al pascolo”

E’ assolutamente vietato il pascolo ai suini

 

ARTICOLO 6 – “Modalità di ammissione al pascolo”

Per essere ammessi al pascolo i proprietari di bestiame dovranno presentare preventiva denuncia all’ufficio dell’Università Agraria, distintamente per ogni tipo di bestiame, specificando il marchio con il quale verrà contrassegnato, prima dell’immissione al pascolo, entro il 7 di marzo.

Per la richiesta dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo disponibile presso gli uffici dell’Ente agrario.

La cura degli animali adibiti a fida pascolo è di esclusiva responsabilità dei proprietari.

Gli allevatori morosi non potranno immettere bestiame al pascolo.

 

ARTICOLO 7 – “Responsabilità dell’allevatore”

Il bestiame che verrà immesso al pascolo sia pure per un solo giorno dovrà pagare la quota per l’intero anno.

All’atto dell’immissione al pascolo il bestiame dovrà essere contrassegnato con il marchio dell’allevatore ed essere in regola con le vaccinazioni e le prescrizioni sanitarie vigenti al momento.

Tanto per i bovini quanto per gli equini, dovrà essere allegato alla denuncia di iscrizione a fida pascolo anche una copia aggiornata del registro di stalla.

Ogni allevatore è tenuto ad effettuare un’adeguata vigilanza del bestiame introdotto nelle zone pascolive dell’Ente.

Nella denuncia di iscrizione alla fida pascolo, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, l’allevatore dovrà attestare:

  1. di avere preso visione del regolamento e di accettare i contenuti di tutti gli articoli di cui questo si compone;
  2. che gli animali immessi a fida pascolo sono in regola con le disposizioni sanitarie e con le certificazioni di Legge previste e di aver ottemperato a tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla profilassi sanitaria di rito, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in ordine al bestiame da fidare;
  3. di assumere piena responsabilità in ipotesi di sconfinamento del proprio bestiame dalla zona di pascolo, qualunque sia la causa dello stesso sconfinamento, e di provvedere immediatamente al recupero del medesimo;
  4. di assumere piena ed esclusiva responsabilità per i danni cagionati dal proprio bestiame in fida pascolo a persone, animali o cose, sia all’interno che all’esterno del pascolo;
  5. di essere consapevole che, in caso di mancato intervento per il recupero del proprio bestiame, provvederà al suo recupero in via sostitutiva l’Ente con addebito delle relative spese a carico dell’allevatore che si impegna a rifonderle con le modalità indicate dall’Ente;
  6. di accettare e di pagare, secondo le modalità previste nel presente regolamento, le sanzioni che dovessero eventualmente essere comminate a proprio carico dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

 

ARTICOLO 8 – “Sanzioni”

Chiunque immetterà bestiame al pascolo senza preventiva denuncia all’ufficio dell’Ente agrario e senza che lo stesso sia stato preventivamente marchiato, sarà oggetto ad un’ammenda non inferiore a due volte e non superiore a venti volte la tassa annuale.

 

ARTICOLO 9 – “Modalità applicative delle sanzioni”

Per l’applicazione delle sanzioni amministrative da comminare sarà seguita la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981.

 

ARTICOLO 10 – “Divieti”

Nelle due zone del pascolo permanente di cui all’articolo 2 sono proibiti l’uso di legnatico e la circolazione con i veicoli a motore.

Per i proprietari di bestiame ammesso al pascolo, può essere concessa, previa richiesta, apposita autorizzazione alla circolazione con veicoli a motore, necessaria per la cura del bestiame stesso.

Per snellire le operazioni di controllo e di governo del bestiame immesso nelle zone di pascolo, gli allevatori confinanti possono, su domanda, aprire un passo con relativo cancello a loro spese, garantendone la chiusura con catena e relativo lucchetto. Detti cancelli dovranno essere sottoposti all’approvazione degli amministratori competenti del settore e realizzati entro un mese dall’approvazione.

 

CAPITOLO II

ESERCIZIO DELL’APICOLTURA

 

ARTICOLO 11 – “Applicabilità”

  1. L’esercizio dell’apicoltura sui terreni dei demanio civico gestiti dall’Università Agraria di Bassano Romano viene disciplinato dal presente capitolo.
  2. L’autorizzazione all’esercizio dell’apicoltura è demandata alla Deputazione Agraria che provvede con proprio provvedimento di concessione.
  3. La presente disciplina viene applicata nei confronti degli apicoltori dilettanti, degli imprenditori apistici e degli apicoltori professionisti come definiti dall’art.3 della Legge n.313/2004, che intendono esercitare l’attività di apicoltura sui terreni di demanio civico dell’Ente.

 

ARTICOLO 12 – “Collocazione degli apiari”

  1. La Deputazione Agraria individua con proprio provvedimento le aree di demanio collettivo idonee alla collocazione degli apiari, sulla base di una valutazione delle zone a maggiore vocazione in tal senso.
  2. Gli apiari potranno pertanto essere collocati esclusivamente presso le postazioni come individuate ai sensi del comma 1.
  3. Nella scelta delle postazioni di apiari verranno preferiti siti ricchi di flora nettarifera scalare e fonti di polline nelle vicinanze. Possibilmente dovranno essere evitate zone umide nonché la vicinanza di elettrodotti, vitigni e di fonti di rumore e vibrazione.
  4. Gli apiari devono inoltre essere collocati nelle vicinanze di fonti di approvvigionamento idrico al fine di favorire in primavera l’allevamento della covata e in estate la regolazione termica dell’alveare.
  5. Le aree da destinare per il collocamento di arnie di cui al precedente comma 1., possono anche variare periodicamente oppure essere incrementate con autonomo successivo provvedimento sempre demandato alla Deputazione Agraria.

 

ARTICOLO 13 – “Leggi e Decreti da rispettare”

  1. Gli apicoltori che intendono esercitare l’attività di apicoltura sui terreni dell’Ente presso le aree a tal uopo convenientemente individuate con le modalità di cui all’art. 1, sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 24/12/2004 n.313 “Disciplina dell’apicoltura” e L.R. 21/11/1988 n.75 “Norme per l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale”.
  2. Ai fini del conseguimento di contributi per l’esercizio dell’apicoltura trova applicazione il Reg. CE 797 del 26/04/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.
  3. L’esercizio dell’apicoltura sui terreni di demanio civico dell’Ente, in presenza di apiari eccedenti cinquanta alveari, va condotto nel rispetto delle distanze come stabilite dal R.D.L. 23/10/1925 n.2079.
  4. Gli apicoltori di cui al comma 1. sono inoltre tenuti al rispetto delle distanze minime per il collocamento di apiari secondo quanto stabilito dall’art.8 della Legge 313/2004 che ha introdotto l’art.896 bis del codice civile “Distanze minime per gli apiari”.
  5. Si applicano le prescrizioni di cui al Codice Civile e al Codice Penale in ordine all’inseguimento dello sciame di api su fondo altrui – art. 924 c.c. – e all’ipotesi di chi aizza o spaventa le api in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone – art. 672 c.p..

 

ARTICOLO 14 – “Concessione del terreno”

  1. La concessione di aree per postazioni di apiari sui terreni di demanio civico del’Ente in linea generale devono intendersi a tempo determinato ed è pertanto riferita a postazioni mobili.
  2. Viene fatta salva l’ipotesi di concessione di aree per l’installazione in via straordinaria di postazioni stanziali la cui assegnazione è demandata alla Deputazione Agraria che procede tuttavia con provvedimento motivato.
  3. La concessione in via ordinaria di aree di demanio civico per l’esercizio dell’apicoltura ha durata trimestrale decorrente dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno.
  4. La Deputazione Agraria può tuttavia accordare concessioni di più ampia durata fino a sei mesi con proprio provvedimento dove indica la decorrenza della concessione.
  5. L’assegnazione di aree di demanio civico ad apicoltori per periodi eccedenti i sei mesi può essere accordata in via straordinaria dalla Deputazione Agraria con proprio provvedimento motivato.
  6. La Deputazione Agraria autorizza in via ordinaria la collocazione fino a 5 (cinque) arnie per gli apicoltori dilettanti e fino a 15 (quindici) arnie per gli apicoltori professionisti, salvo diversa statuizione da demandare a diverso successivo provvedimento motivato dell’Esecutivo.

 

ARTICOLO 15 – “Canoni per la concessione”

  1. La concessione di postazioni di apiari a favore di richiedenti che rivestano la qualifica di utenti dell’Ente deve intendersi a titolo gratuito.
  2. La concessione di postazioni di apiari a favore di apicoltori che non rivestano la qualità di utenti dell’Ente deve intendersi a titolo oneroso.
  3. La Deputazione Agraria con proprio provvedimento determina l’importo dei canoni concessori da corrispondere da parte di apicoltori non utenti dell’Ente per la concessione delle aree destinate all’esercizio dell’apicoltura, anche in sede di assegnazione e con il medesimo provvedimento.
  4. Nell’assegnazione di postazioni di apiari viene, in via ordinaria, data priorità ai richiedenti che rivestano la qualità di utenti dell’Ente.
  5. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 3. la Deputazione Agraria adotta criteri di equità a favore degli apicoltori richiedenti, siano essi dilettanti o professionisti.
  6. Il canone di cui al comma 3., può anche essere determinato in ragione del numero di alveari da collocare.

 

ARTICOLO 16 – “Modalità per la concessione delle aree”

  1. Gli apicoltori interessati alla concessione di aree per l’installazione di postazioni mobili di apiari, dovranno produrre domanda, da inviare al protocollo dell’Ente, entro il 31 marzo di ogni anno.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

    1. copia della denuncia del possesso di api inoltrata al Servizio Veterinario della A.S.L. competente specificando, ai sensi dell’art.6 della Legge 313/2004, la collocazione ed il numero degli alveari;
    2. copia della comunicazione di inizio attività indirizzata al Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente, qualora il soggetto interessato intraprenda l’attività di apicoltore per la prima volta;
    3. autodichiarazione dei trattamenti antivarroa eseguiti con indicazione del prodotto utilizzato, contestualmente specificando l’assenza di altre serie di patologie;
    4. copia della polizza assicurativa per danni causati a terzi legati all’attività di apicoltore;
    5. esclusivamente per gli imprenditori apistici, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente e autodichiarazione di regolarità contributiva in ordine al personale dell’azienda;
    6. deposito cauzionale per un importo fissato in euro 150,00 (centocinquanta) per gli apicoltori professionisti e in euro 50,00 (cinquanta) per gli apicoltori dilettanti ed apicoltori apistici, a garanzia degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dal rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolo.
  1. Analoghi adempimenti sono contemplati per apicoltori concessionari, in via straordinaria, di aree per postazioni stanziali di apiari.

 

ARTICOLO 17 – “Sanzioni per inadempienze”

  1. Entro 15 (quindici) giorni dal termine della concessione, gli apicoltori sono tenuti alla rimozione delle arnie ed al ripristino dei luoghi utilizzati per l’esercizio dell’apicoltura.
  2. Qualora entro la scadenza temporale di cui al precedente comma, gli apiari non vengano rimossi dal concessionario, è previsto il pagamento di una penale determinata in euro 25,00 (venticinque) per gli apicoltori professionali e in euro 10,00 (dieci) per gli apicoltori dilettanti ed imprenditori apistici per ogni giorno di ritardo da prelevarsi, fino a concorrenza dell’importo depositato, dalla cauzione di cui al precedente articolo.
  3. In ipotesi di persistente inerzia nella rimozione delle arnie da parte dell’apicoltore titolare della concessione, e comunque decorsi quindici giorni dalla scadenza del periodo di concessione di cui al precedente comma 1, questa Università Agraria si riserva di provvedere alla rimozione coatta delle arnie con modalità da demandarsi alla Deputazione Agraria che con proprio provvedimento individua i criteri di intervento imposti dal caso di specie e ritenuti più opportuni.
  4. Nell’ipotesi di inerzia di cui al precedente comma 2, l’Ente si riserva di non procedere a favore dell’apicoltore inadempiente al rinnovo della concessione per l’installazione di postazioni di apiari per gli anni successivi.

 

ARTICOLO 18 – “Oneri a carico del concessionario”

  1. L’apicoltore assegnatario di area per il collocamento di apiari assume a proprio carico gli oneri per la tabellazione monitoria di rito, in particolare l’apposizione di tabelle con dicitura “Attenzioni api” ed il nome dell’apicoltore concessionario.
  2. Rimane inoltre a carico dell’apicoltore la delimitazione dell’area concessa mediante apposizione della tabellazione di cui al precedente comma1, la recinzione delle postazioni con chiudenti amovibili e riutilizzabili a basso impatto ambientale e ogni altro onere accessorio relativo alla messa in sicurezza della postazione di apiario.
  3. La tabellazione di cui al comma 1, dovrà essere collocata dagli apicoltori in modo che sia perfettamente visibile da chiunque da distanza di sicurezza.
  4. L’Università Agraria di Bassano Romano si riserva la facoltà di stabilire dei criteri di uniformità estetica in ordine alle modalità di realizzazione delle chiudende.

 

ARTICOLO 19 – “Apiari a scopo didattico”

  1. L’Università Agraria di Bassano Romano si riserva di installare una o più postazioni fisse di apiario, per uso prettamente didattico mediante collocamento di arnie in punti opportunamente individuati.

 

ARTICOLO 20 – “Eventuali regolamentazioni”

  1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

 

ARTICOLO 21 – “Disposizione Transitoria”

Le concessioni di postazioni di apiari attualmente in essere verranno revocate entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’adozione del presente Regolamento.

Tutte le nuove concessioni di aree di demanio civico di questo Ente per l’installazione di apiari verranno disciplinate dal presente Regolamento.

 

ARTICOLO 22 – “Entrata in Vigore”

IL PRESENTE REGOLAMENTO ABROGA TUTTE LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA ED ENTRERA’ IN VIGORE DECORSI 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZOINE ALL’ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

15 Settembre 2020