Regolamento Legnatico
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LEGNATICO
Approvato dalla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti con verbale n. 2 in data 09/03/2020, modificato con successivo verbale n. 3 del 13.07.2020
Entrato in vigore il 30/07/2020
I N D I C E
Richiami normativi
Ampiezza del diritto
Articolo 1 – Titolari del diritto
Articolo 2 – Periodo temporale ed orario
Articolo 3 – Modalità operative
Articolo 4 – Individuazione delle strade oggetto di diritto di legnatico
Articolo 5 – Obblighi degli utenti
Articolo 6 – Sanzioni pecuniarie
Articolo 7 – Altre sanzioni
Articolo 8 – Norme di rinvio
Articolo 9 – Entrata in vigore
Articolo 10 – Tutela di fauna e flora
Articolo 11 – Divieto di commercio
RICHIAMI NORMATIVI
- Le modalità di godimento dell’uso civico di legnatico sulle terre assegnate alla Università Agraria di Bassano Romano e rientranti nella categoria a) dell’art. 11 della legge 16.03.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco, saranno esplicati dagli aventi diritto in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332 ed in conformità con l’art. 4 della predetta legge n. 1766/1927 (raccolta legna per uso domestico).
AMPIEZZA DEL DIRITTO
- L’ampiezza del diritto è determinata e limitata, da un lato, dal fabbisogno familiare e, dall’altra, dal numero degli utenti e della disponibilità dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e dei relativi piani di assestamento dei lotti boschivi.
- I diritti degli utenti non potranno eccedere gli usi consentiti essenziali e, cioè, quelli stabiliti dall’art. 1021 del codice civile.
ARTICOLO 1 – Titolari del diritto
- Secondo gli usi locali, la legna secca è costituita da rami, corteccia, fascina, cimali non commercialmente sfruttabili e giacenti a terra sul letto di caduta del bosco.
ARTICOLO 2 – Periodo temporale ed orario
- La raccolta della legna, quale indicata nell’art. 1, potrà essere effettuata nei giorni di martedì e sabato dell’anno rispettando il seguente orario: dalle 08,00 alle 12,30 e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- Gli utenti sono obbligati ad esporre il pass dato in dotazione da parte dell’Ente, previa richiesta da presentare all’Ente.
ARTICOLO 3 – Modalità operative
- Le piante secche in piedi saranno tagliate a cura dell’Ente, previo il rilascio del nullaosta dell’Ente Parco.
- E’ consentito l’uso della motosega per piante cadute a terra il cui diametro non deve superare i cm. 30.
- L’uso della motosega è assolutamente vietato nel periodo dal 16.03 al 31.07 di ciascun anno. Per l’intero anno è consentito l’uso del seghetto, dell’ascia ed altri utensili manuali.
- Nell’autorizzazione sarà evidenziato che l’utente assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti dall’uso della motosega esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità relativamente ad infortuni che possono verificarsi dal relativo utilizzo.
- Ciascun Utente potrà raccogliere, per esigenze familiari nei terreni boschivi indicati, una quantità non superiore ad un metro cubo al giorno.
ARTICOLO 4 – Individuazione delle strade oggetto di diritto di legnatico
- Per il diritto di uso civico di legnatico, gli utenti, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente, possono transitare e sostare lungo le seguenti strade, come individuate nella planimetria allegata al presente regolamento: MONTELUNGO, CANEPINE, POGGIO TERMINE, CAVONI, FONDO LUMARCIANO e MONTE DELLA LEVA.
- E’ severamente vietato accedere all’interno della “Faggeta” con mezzi meccanici. La mancata osservazione di tale divieto è subordinata alle leggi e regolamenti in materia forestale.
- All’interno dell’area attrezzata all’uso di barbecue presso la “Faggeta”, la raccolta delle ramaglie è consentito solo per l’utilizzo delle attrezzature ivi esistenti.
ARTICOLO 5 – Obblighi degli utenti
- Il diritto di uso civico di legnatico, ovunque e comunque esercitato, è sempre subordinato alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale che gli utenti hanno il dovere di osservare rimanendo sempre direttamente responsabili, civilmente e penalmente, di tutte le trasgressioni commesse anche per eventuali responsabilità per danni a persone, animali o cose che possono verificarsi durante l’esecuzione delle operazioni.
- L’Università Agraria non risponderà in nessun modo per le violazioni effettuate dagli aventi diritto delle leggi forestali che si compiono sul territorio gravato da uso civico di legnatico.
ARTICOLO 6 – Sanzioni pecuniarie
- Per qualsiasi inosservanza di quanto disposto con il presente regolamento, fatta salva l’eventuale azione penale, sarà comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750,00, stabilita con provvedimento del Comitato di Amministrazione in relazione alle circostanze soggettive ed oggettive dell’illecito commesso.
- Per l’applicazione delle sanzioni sarà seguita la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
ARTICOLO 7 – Altre sanzioni
- Per tutti gli utenti trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria comminata a norma del precedente articolo 6, sarà revocato il permesso di uso civico di legnatico per la durata di 1 (uno) anno. Il rinnovo è subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria. Nel caso di recidiva, il periodo sarà prolungato a 5 (cinque) anni.
ARTICOLO 8 – Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative disciplinanti la materia se ed in quanto applicabili (L. 1766/1927 – R.D. n. 332/1928 – Legge Regione Lazio n. 39/2002 – Regolamento Regionale n. 7/2005).
- Le disposizioni del presente regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori.
ARTICOLO 9 – Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 44 del vigente statuto dell’Ente.
- Dalla entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari regolanti la materia.
ARTICOLO 10 – Tutela di fauna e flora
- Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna.
- E’ vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.
ARTICOLO 11 – Divieto di commercio
- È proibito l’asporto fuori dal Comune di Bassano Romano della legna raccolta nei boschi ed è fatto divieto assoluto di commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.
Ultimo aggiornamento
15 Settembre 2020